Statuto

                                                                                 STATUTO
                                                                            PARTE PRIMA
                                                              DISPOSIZIONI GENERALI
 
                                                                                ART. 1
L’Associazione di volontariato Zarepta ODV – (di seguito denominata Associazione) non ha finalità di lucro, neanche indiretti ed è un’organizzazione libera, indipendente e apartitica, che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge.
                                                                                 ART. 2
L’Associazione ha sede in Ascoli Piceno, alla Via Lungotronto Emidio Bartolomei n. 4, l'Assemblea degli Associati ha facoltà di aprire sedi territoriali ed altre sedi secondarie e/o amministrative.
Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Ascoli Piceno ed in merito al trasferimento di sedi operative, competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.
                                                                                 ART. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
                                                                                 ART. 4
L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di   lucro, di   finalità   civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 117/2017; più in particolare si propone di svolgere le attività di cui alle lettere a), q), r), u), v) e w) dell'articolo 5 del sopra richiamato d.lgs. ovvero la prestazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.  112, e successive modificazioni; alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni, nonché ogni altra attività  di  carattere  residenziale  temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
Nell'ambito delle attività sopraelencate, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ivi inclusa l'attività di amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o concessionaria, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
L’associazione potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazioni con le associazioni e organizzazioni di volontariato, istituzioni, enti, movimenti, fondazioni, imprese, per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi statutari; organizzare e sviluppare iniziative, manifestazioni ed ogni altra attività strettamente connessa alle finalità istituzionali sopraindicate, ivi inclusa la raccolta di fondi e/o contributi, nei limiti di legge e del disposto dell'articolo 7 del d.lgs. 117/2017, anche al fine dell'autofinanziamento.
Tutte le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; potranno essere svolte in parte con modalità commerciali, nel rispetto delle relative norme e regolamenti e in particolare della disciplina fiscale agevolativa in materia. In ogni caso per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 d.lgs. 117/2017 (articolo 33).
Per lo svolgimento dell'attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati prestate, in forma gratuita, nei limiti delle disposizioni di legge e in particolare dell'art. 17 comma 5 D. Lgs. n. 117/2017; può tuttavia avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura da parte di soggetti non soci. Si applica l'art. 33 D. Lgs. n. 117/2017.
Tali attività sono rivolte prevalentemente a favore di terzi, ragion per cui anche gli associati, nel rispetto del criterio di prevalenza, potranno beneficiare dell'attività svolta dall'ente.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.
 
                                                                    PARTE SECONDA
                                                                      GLI ADERENTI
                                                                               ART. 5
Possono aderire all’associazione tutte le persone (cittadini italiani e stranieri residenti in Italia) che condividono le finalità dell’Organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
                                                                                ART. 6
Si potrà aderire all’Associazione presentando apposita domanda.
Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione dell'associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Il Consiglio direttivo può respingere la domanda di ammissione con delibera che ne specifichi i motivi.  L'iscrizione decorre dalla data di delibera in cui la domanda è accolta da parte del Consiglio direttivo. La deliberazione è comunicata tempestivamente al soggetto interessato.
DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

  1. Possono eleggere gli organi dell’Associazione ed essere eletti come Componenti di essi;
  2. Hanno diritto di essere informati sull’attività dell’Associazione e di controllarne lo svolgimento e di visionare i libri sociali; di visionare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, anche a mezzo di professionisti appositamente delegati, e di estrarre copia a proprie spese, facendone rischiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno dieci giorni. Nell'esercizio di tale diritto agli associati e loro professionisti delegati viene fatto obbligo di riservatezza con divieto assoluto di qualsivoglia divulgazione delle informazioni acquisite. Il Consiglio Direttivo, da parte sua, potrà adottare ogni forma di mascheramento preventivo di eventuali dati sensibili presenti nella documentazione, laddove all'esigenza di controllo individuale della gestione da parte dell'associato si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dall'Associazione;
  3. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata a norma di legge;
  4. Dovranno tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri aderenti che con i terzi; dovranno accettare e rispettare le disposizioni del presente Statuto;
  5. I nuovi aderenti dovranno versare la quota associativa, annualmente determinata dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta ammissione all’Associazione.
  6. Parteciperanno con diritto di voto all’Assemblea ordinaria e a quelle straordinarie ed esprimeranno il loro voto sulle questioni all’ordine del giorno.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
L’Aderente può essere escluso dall’Associazione per i seguenti motivi:

  1. Per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dello scadere dell’anno solare ed avrà effetto dal primo giorno dell’anno successivo;
  2. Per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. Per delibera di esclusione dell’Assemblea per accertati motivi di incompatibilità per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
  4. Per il ritardato pagamento del contributo annuale per oltre un anno.

Chi ha proposto la domanda di ammissione o è stato escluso dalla compagine sociale può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto o esclusione chiedere che sull'istanza o esclusione si pronunci il Collegio dei Probiviri che delibera in merito entro sessanta giorni dal ricorso.
In ogni caso l’Associato uscente non avrà diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
 
                                                                      PARTE TERZA
                                                      ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
                                                                              ART. 7
Organi dell’Associazione sono:
a) L’ASSEMBLEA
b) IL PRESIDENTE
c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
d) L’ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
e) IL REVISORE LEGALE
f) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
L’Assemblea ha facoltà di nominare gli organi di cui alla lettera d), e) a prescindere dal superamento dei limiti stabiliti dalla legge.
Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 61, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017.
Tutte le cariche assunte nell’Associazione saranno espletate a titolo assolutamente gratuito, salvo quanto disposto dall’art.34, comma 2, del  D.Lgs. 117/2017.
                                                                          ART. 8
L’Associazione nell’Assemblea ha il suo organo sovrano.
Essa rappresenta l’universalità degli aderenti.
E’ ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti in regola con i versamenti della quota annuale.
L’Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
L’Assemblea può, inoltre, essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  • Per decisione del Consiglio Direttivo;
  • Su richiesta, indirizzata per iscritto al Presidente, di un decimo degli aderenti;
  • Dal Collegio dei Revisori nei casi previsti dall’art. 13.

                                                                             ART. 9
L'Assemblea deve essere convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante avviso da inviarsi a tutti gli Associati e al Collegio dei Revisori dei conti, quando eletto, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica, avviso in bacheca presso la sede sociale o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.
In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni purché la convocazione venga recapitata in modo certo.
                                                                            ART. 10
L’Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente convocata in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro aderente; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da persona designata dall’Assemblea.
Le sedute e le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutte le delibere dell’Assemblea dovranno essere affisse all’albo per cinque giorni.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli aderenti anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Per tutte le controversie inerenti la conformità al presente Statuto delle delibere dell’Assemblea ordinaria decide il Collegio dei Probiviri con decisione motivata ed inappellabile, sulla base di ricorso da presentare entro quindici giorni dall’affissione della delibera all’albo.
Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti presenti al momento della votazione.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

  • In sede ordinaria –

 

  1. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
  3. Deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sulle attività da essa svolte e da svolgere;
  4. Deliberare su ogni altro argomento di carattere “ordinario” sottoposto alla sua approvazione;
  • In sede straordinaria –

 

  1. Deliberare sullo scioglimento della Associazione;
  2. Deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione al di fuori del Comune di Ascoli Piceno;
  3. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  4. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

                                                                           ART.  11
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività della Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
  2. Predisporre i bilanci consuntivi e preventivi conseguenti relazioni da sottoporre all’Assemblea;
  3. Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l’ordinaria amministrazione;
  4. Dare parere su ogni altro oggetto, sottoposto al suo esame, dal Presidente;
  5. Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi aderenti;
  6. Convocare immediatamente l’Assemblea nel caso in cui venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri;
  7. Fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni potrà avvalersi della collaborazione di commissioni costituite all’uopo, che affronteranno e gestiranno specifiche tematiche di interesse dell’Associazione; esse avranno il compito di elaborare e proporre azioni concrete sulle materie di competenza secondo le indicazioni generali fornite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta in base al numero dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per la validità del voto è necessaria la presenza da rilevarsi al momento della votazione, di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a undici membri eletti dall’Assemblea Ordinaria.
Il Consiglio stesso, una volta eletto, designa il Presidente nella persona di uno degli appartenenti al Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche dell’Associazione.
I Consiglieri non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.
Negli intervalli tra le assemblee ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all’integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
La nomina dei membri cooptati dovrà essere ratificata dalla Assemblea e in caso di mancata conferma, la stessa nomina i membri mancanti.
I Consiglieri così eletti decadono dalla carica contemporaneamente ai membri eletti all’inizio del triennio.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di più membri del Consiglio, tali da rappresentare più della metà dello stesso, il Presidente o, in mancanza, uno dei Consiglieri o, in mancanza, il Presidente del Collegio dei Revisori, deve, immediatamente convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
L’incarico di componente del Consiglio Direttivo si intende assunto ed espletato a titolo assolutamente gratuito.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa, se nominato, il Segretario Generale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con qualsiasi mezzo che ne assicuri la ricezione almeno otto giorni prima. E’ fatta salva la possibilità per il Consiglio di riunirsi senza necessità di formale convocazione purché sia assicurata la presenza di tutti i consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.
La seduta e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti.
                                                                            ART. 12
Il Presidente dell’Associazione (che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo) dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli aderenti che nei confronti dei terzi.
Il Presidente sovraintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella persona di uno dei suoi membri e dura in carica un triennio, comunque fino a che l’Assemblea non procede al rinnovo delle cariche.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, secondo il giudizio del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla scadenza delle cariche.
                                                                           ART. 13
La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre componenti eletti dalla Assemblea per un triennio; la stessa Assemblea provvede a nominare tra i tre membri un Presidente.
Al ricorrere dei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017, tra i membri effettivi almeno uno deve appartenere ad una tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma
I Revisori sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee alla Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato D.Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Spetta, inoltre, ai Revisori la convocazione dell’Assemblea in caso di inerzia o impedimento del Consiglio Direttivo.
L’incarico di Revisore dei conti si intende assunto ed espletato a titolo assolutamente gratuito, salvo quanto previsto dall’art.  34, comma 2, del  D.Lgs. 117/2017.
La nomina del Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti stabiliti dalla legge.
                                                                           ART. 14
Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale della Associazione scegliendo fra i suoi componenti o anche tra persone non componenti il Consiglio ma, comunque, aderente alla Associazione.
Il Segretario dirige gli uffici e cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo dal quale riceve tutte le direttive sullo svolgimento dei suoi compiti.
Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.
                                                                            ART. 15
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli aderenti di elevate e riconosciute doti morali e, di provata capacità ed esperienza. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Ad essi non spetta alcun compenso per l’opera svolta.
Esso è presieduto da un Presidente eletto dalla Assemblea.
Per il funzionamento del Collegio dei Probiviri valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie previste per il Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri delibera su tutte le controversie tra gli Aderenti e l’Associazione o tra i suoi organi ad esso sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
Essi giudicheranno ex bono et aequo e la loro decisione sarà inappellabile.
                                                                              ART. 16
Sono incompatibili fra loro le cariche di Consigliere, Revisore e proboviro.
                                                                              ART. 17
Il patrimonio dell’Associazione di ammontare minimo di quindicimila euro è costituito:

  • Dai contributi annui degli associati;
  • Dai versamenti volontari degli aderenti;
  • Dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti pubblici e privati e società in genere;
  • Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di aderenti o di terzi;
  • Da attività commerciali e produttive marginali;
  • Da iniziative di raccolta fondi;
  • Dai beni mobili ed immobili di proprietà;

Contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzioni entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
Essi sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento della avvenuta adesione.
L’Aderente dimissionario o che cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo per tutto l’anno solare in corso.
                                                                             ART. 18
Il patrimonio sociale dell'Associazione, comunque costituito, è indivisibile. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Sono pertanto vietate ai sensi del comma 3 articolo 8 d.lgs. 117/2017, le seguenti attività:
 a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali sotto qualsiasi forma, salvo il rimborso di spese debitamente documentate ed autorizzate dal Consiglio e salvo i casi previsti dal Codice;
 b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Bilancio di esercizio, bilancio sociale e libri sociali obbligatori
L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio direttivo procederà alla predisposizione del bilancio di esercizio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività ed al bilancio preventivo delle spese del successivo esercizio, al bilancio sociale, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori legali, ove nominati, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio di esercizio, bilancio sociale e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
In caso di rispetto dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, D. Lgs. il bilancio di esercizio potrà essere redatto sotto forma di rendiconto finanziario per cassa.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
E' fatto, pertanto, obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione rende pubbliche informazioni, bilanci ed altri atti fondamentali in modo chiaro e facilmente accessibile, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.
L'Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali.
L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.
 
 
                                                                            ART. 19
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Nel caso d'impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina di uno o più liquidatori.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'assemblea. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli
                                                                             ART. 20
Particolari norme di esecuzione e di funzionamento del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
                                                                              ART. 21
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
                                                          DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Dal momento dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell’Associazione verrà integrata con l’acronimo ETS ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 117/2017.